Cane in auto SOS

cani in auto

Riceviamo e condividiamo il contributo di Claudia Taccani, Responsabile sportello legale OIPA Italia ( http://www.oipa.org).

In Florida, dal mese di agosto di quest’anno entrerà in vigore una legge che prevede la possibilità di rompere i finestrini delle autovetture per salvare animali intrappolati nei veicoli al caldo. Prima si dovrà contattare il numero di emergenza 911 e rompere il vetro, se l’animale sta male, attendendo i soccorsi.

Ma come funziona invece nel nostro Paese?

Custodire anche per poco tempo un animale all’interno di un veicolo fermo, in un periodo caldo dell’anno è vietato perché, appunto, pericoloso per l’incolumità dell’animale.

Molti regolamenti per la tutela ed il benessere degli animali, impongono il divieto di relativa detenzione all’interno di veicoli, come per esempio il regolamento della città di Roma, il cui articolo n. 8, “Maltrattamento di animali”, tra le diverse prescrizioni prevede che “è vietato lasciare animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio o altro mezzo di contenzione al sole dal mese di aprile al mese di ottobre compreso di ogni anno; è altresì vietato lasciare soli animali chiusi, in autoveicoli e/o rimorchi permanentemente anche se all’ombra e con i finestrini aperti. E’ altresì vietato trasportare animali in carelli chiusi”.

Il regolamento prevede una sanzione pecuniaria da euro 200,00 a 500,00, conferendo alle autorità preposte, come polizia locale e guardie eco-zoofile, il controllo e l’irrogazione della multa.

Inoltre, in determinati casi, ben si può configurare una responsabilità penale per maltrattamento.

I giudici italiani si sono espressi più volte sul punto: di recente la Corte di Cassazione, con sentenza del 2015, ha confermato la condanna inflitta dal tribunale di Udine nei confronti di due proprietari di un cane lasciato in macchina al caldo per andare a fare la spesa.

Ma come comportarci se siamo testimoni di un animale chiuso in un veicolo in condizioni climatiche avverse?

La prima cosa è contattare immediatamente la polizia locale, la quale ha competenza e il dovere di intervenire, accertare la situazione e salvare l’animale con tanto di conseguenza per il detentore del 4 zampe.

Meglio non essere soli, ma con testimoni e far presente già al telefono riguardo alle condizioni di salute dell’animale, al fine di poter far intervenire un veterinario o comunque organizzarsi per un rapido trasporto presso una clinica.

E se non è possibile ottenere l’intervento rapido delle autorità, al fine di salvare la vita dell’animale, il soccorritore che rompe il finestrino è ritenuto responsabile per legge di danneggiamento del veicolo?

E’ bene avere prove per contestare una responsabilità al detentore dell’animale: contattare immediatamente l’autorità competente, avere dei testimoni sul posto e produrre documentazione fotografica da esibire unicamente all’autorità al fine di eseguire le indagini.

Possiamo ritenere che, alla luce dell’evoluzione giurisprudenziale e della cultura collettiva nel ritenere doveroso ed etico tutelare gli animali considerati esseri senzienti, risulta possibile invocare lo stato di “necessità” in caso di richiesta di un indennizzo da parte del proprietario del veicolo.

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